Art. 4.
(Valorizzazione dei prodotti tipici locali).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali favorisce, d'intesa con i piccoli comuni, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, anche attraverso un portale telematico, dei prodotti tipici locali dei piccoli comuni, anche associati.
      2. Al fine di promuovere tali prodotti, il Ministero delle comunicazioni adotta tutte le iniziative necessarie a garantire adeguata attenzione, da parte della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, alle peculiarità storiche, artistiche, ambientali, culturali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni al fine di favorire anche il turismo.
      3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali e per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
      4. Gli agricoltori, gli allevatori e gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono esporre e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree.
      5. I piccoli comuni possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi e nelle ore notturne anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.